Valutazione paesistica per la modifica di un demanio sciabile a Prato Spilla in Monchio alle Corti (PR)

(relazione realizzata per Geode s.c.r.l.)

 

(estratto dall'introduzione alla relazione):

 

Nell’ambito della valutazione di impatto paesistico il susseguirsi di “momenti legislativi” ha causato la nascita di due categorie preminenti di beni tutelati: sanciti dalle leggi in materia di tutela più importanti fino all’entrata in vigore dei relativi “testi unici”.

La legge 1347 del 1939 e successive modifiche sanciva che un bene oggetto di tutela deve essere specificatamente individuato in quanto possiede distinti elementi di pregio e valore, generalmente stabiliti in base all’accezione ottocentesca di “bellezza” che era riferita a specifiche caratteristiche di veduta pittoresca e quadro naturale.

Questo aspetto venne in seguito tradotto in specifici decreti ministeriali di tutela che stabilivano i caratteri della “bellezza” da tutelare e la loro estensione e natura, definendo quindi una tutela di tipo puntuale e limitata a singoli aspetti.

Con l’emanazione della legge 431 del 1985, meglio nota come “legge Galasso”, si cerca di passare da una valutazione legata ad aspetti specifici ad una tutela più estesa e riferibile a caratteristiche intrinseche di determinate categorie di beni.

L’oggetto della tutela diventa un porzione estesa di territorio che possiede caratteristiche generali riferibili ad aspetti generali: perché sopra una certa quota o per la vicinanza a laghi, fiumi e corsi d’acqua.

La sostanziale dualità dell’aspetto vincolistico è stata in seguito confermata dai testi unici in materia ed in particolare l’ultimo, il cosiddetto “codice Urbani”, stabilisce che il valore paesistico può essere dato con atto puntuale, art. 136-140-141, o per dispositivo legislativo, art. 142.

Un aspetto di novità, introdotto dai testi unici, è il ruolo delle Regioni delle Provincie e dei Comuni che, sulla base della legge 42/2004, diventano attori nella gestione e nella definizione degli oggetti da tutelare.

In base all’art. 143-145-156-157 le Regioni, mediante il Piano Paesistico Regionale, stabiliscono i beni soggetti a tutela, secondo il disposto della legislazione nazionale, a cui si devono conformare i P.T.C.P. ed i P.R.G., i quali, una volta conformati al P.T.P.R., diventano a tutti gli effetti i dispositivi regolatori della tutela paesaggistica.

Anche dal punto di vista del controllo dell’attività che si svolge su bene si è assistito ad un decentramento delle funzioni in favore dei Comuni, strada seguita in quasi tutte le Regioni, i quali sono gli unici soggetti delegati alla valutazione paesistica dei progetti.

Al ministero è rimasto un mero controllo burocratico in termini di valutazione della correttezza formale dell’atto Comunale.

 


 

Scarica la relazione paesistica

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(in formato .pdf) circa 1,84 Mb 

 


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